Art. 9.

      1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio»,

 

Pag. 12

è tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:

          a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

          b) le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi;

          c) le imprese che importano semilavorati od oggetti in metallo prezioso.

      2. All'elenco, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le aziende commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio di artefice.